Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy mediante le Faq aggiornate al 16 febbraio 2021 pubblicate sul sito ufficiale. L’intento dell’Autorità, spiega una nota, è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche “affinché possano applicare correttamente la disciplina della protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, con il fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati e di evitare inutili costi di gestione ma anche possibili effetti discriminatori”.

 IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE CONFERMA AI PROPRI DIPENDENTI DELL’AVVENUTA VACCINAZIONE?
Il Garante afferma il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni circa il proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Il Titolare del Trattamento non può acquisire tali dati neanche con il consenso del dipendente, che, in questi casi, non può costituire una condizione di liceità del trattamento dei dati, proprio in ragione del rapporto di squilibrio esistente tra datore di lavoro e interessato.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE I NOMINATIVI DEI DIPENDENTI VACCINATI?
Specularmente, il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico è legittimato infatti a trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, in caso, le informazioni relative alla vaccinazione, ricoprendo appunto il ruolo di titolare autonomo nell’acquisizione di tali dati.

LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DEI DIPENDENTI PUÒ ESSERE RICHIESTA COME CONDIZIONE PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO E PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE MANSIONI (AD ES. IN AMBITO SANITARIO)?
Il Garante ha inoltre chiarito che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nel caso di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy mediante le Faq aggiornate al 16 febbraio 2021 pubblicate sul sito ufficiale. L’intento dell’Autorità, spiega una nota, è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche “affinché possano applicare correttamente la disciplina della protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, con il fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati e di evitare inutili costi di gestione ma anche possibili effetti discriminatori”.

 IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE CONFERMA AI PROPRI DIPENDENTI DELL’AVVENUTA VACCINAZIONE?
Il Garante afferma il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni circa il proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Il Titolare del Trattamento non può acquisire tali dati neanche con il consenso del dipendente, che, in questi casi, non può costituire una condizione di liceità del trattamento dei dati, proprio in ragione del rapporto di squilibrio esistente tra datore di lavoro e interessato.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE I NOMINATIVI DEI DIPENDENTI VACCINATI?
Specularmente, il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico è legittimato infatti a trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, in caso, le informazioni relative alla vaccinazione, ricoprendo appunto il ruolo di titolare autonomo nell’acquisizione di tali dati.

LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DEI DIPENDENTI PUÒ ESSERE RICHIESTA COME CONDIZIONE PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO E PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE MANSIONI (AD ES. IN AMBITO SANITARIO)?
Il Garante ha inoltre chiarito che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nel caso di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.