L’art. 9 bis del D.L. 52/2021, introdotto dal D.L. 105/2021, elenca un numero di attività a cui sarà possibile accedere soltanto tramite l’esibizione di un valido Green Pass. L’onere di controllo ricadrà inevitabilmente sui titolari o gestori di servizi e di attività che dovranno utilizzare l’app Verifica C19.
Allo stato attuale, le attività suscettibili di controllo da parte dei gestori, a far data dal 6 agosto, sono le seguenti:
- accesso a palestre;
- accesso a teatri, musei, cinema, mostre;
- accesso a fiere, convegni, congressi;
- accesso a parchi tematici, parchi divertimento;
- accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
- partecipazione a concorsi pubblici;
- accesso a ristoranti e bar al chiuso (ad eccezione del bancone).
Il Garante ha dato parere favorevole circa la verifica del Green Pass, da parte dei gestori di tali attività, attraverso l’app Verifica C19. Questa modalità di verifica permette di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere dati anagrafici dell’interessato, senza mostrare in chiaro i dati relativi alla salute, evitando la conservazione dei dati. Questa tipologia di verifica è coerente con il principio di minimizzazione del trattamento prescritto dal GDPR all’art. 5, in quanto tratta solo i dati necessari ai fini della verifica.
COME FUNZIONA L’APP VERIFICA C19
La circolare del Ministero della salute del 28.06.2021 ha già anticipato il funzionamento dell’applicazione Verifica C19.
Scansionando semplicemente il codice QR presente sul green pass, sarà possibile visualizzare:
– in caso di certificazione valida (autentica e in corso) una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della certificazione;
– in caso di certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della certificazione
I CONTROLLI SUI CLIENTI
Come già accennato sopra, i gestori delle attività individuate art. 9 bis del D.L. 52/2021, saranno onerati di verificare la validità del Green Pass a chiunque desideri accedere a tali servizi ed attività, a far data dal 6 agosto. La verifica del certificato verde sui clienti fruitori dei servizi dovrà avvenire tramite l’app Verifica C 19, ma è stata concessa fino al 12 agosto, in via transitoria, la possibilità di eseguire la verifica del Green Pass per mezzo di certificati cartacei (attestanti il vaccino o l’avvenuta guarigione) e delle ricevute dei tamponi, per ovviare ai ritardi nell’emissione dei certificati digitali.
I CONTROLLI SUI DIPENDENTI
L’obbligo di controllo per le attività individuate dal sopracitato art. 9 bis, potrebbe trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro che presuppongono la presenza dei dipendenti nei luoghi sopra elencati. Difatti, anche se la norma dispone tale obbligo per i soggetti che accedano a tali servizi e attività (clienti, utenti), dal punto di vista logico la verifica pare estendibile anche al personale impiegato in tali luoghi, che rende i suddetti servizi e/o attività. In questo caso, sarebbe onere del datore di lavoro procedere alla verifica della validità del Green Pass dei dipendenti, in qualità di titolare/gestore del servizio.
A titolo esemplificativo, nell’ambito dell’attività di ristorazione, il personale di sala, che svolge la propria attività all’interno dei locali, potrebbe dover essere soggetto al controllo del Green Pass da parte del titolare/gestore, datore di lavoro. Ciononostante, ricordiamo che per il datore di lavoro rimane fermo il divieto di effettuare indagini sullo stato vaccinale dei propri dipendenti, per evitare ingerenze nei confronti dei sottoposti. Sul tema dell’obbligatorietà o meno del green pass anche per i dipendenti segnaliamo questo contributo: GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO: COSA PUÒ FARE L’AZIENDA?
In ogni caso, l’app Verifica C19 evita di mostrare in chiaro i dati relativi alla salute: ciò lascia presagire che tale modalità di verifica possa essere adottata in prima persona dal datore di lavoro o da un soggetto da questo incaricato. Sul punto si attendono ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti, per meglio comprendere le implicazioni di tale decreto sul controllo da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Sul punto, comunque, si auspica un intervento chiarificatore del governo.
GREEN PASS E ADEMPIMENTI PRIVACY IN CAPO ALL’AZIENDA
Dal punto di vista privacy, nonostante l’art. 13 co. 5 del DPCM del 17 giugno 2021 stabilisca che la verifica del Green Pass non implichi la raccolta di dati personali, tale atto costituisce un trattamento di dati personali. Si pensi, ad esempio, al controllo del Green Pass da parte dell’autorizzato al trattamento, il quale viene a conoscenza di nome, cognome e data di nascita del soggetto controllato.
Conseguentemente, in presenza di un trattamento di dati personali è necessario adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), come:
- Aggiornare il registro dei trattamenti del titolare, aggiungendo un’apposita scheda di trattamento, relativa alla verifica del Green Pass, sia cartacea che per mezzo dell’app Verifica C19;
- Redigere apposita informativa per il trattamento dei dati personali effettuato tramite la rilevazione del Green Pass da rendere al soggetto interessato;
- Nominare gli autorizzati al trattamento dei dati personali con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, così come previsto anche dall’art. 13 co. 3 del Dpcm del 17 giugno 2021; - Implementare la formazione del dipendente circa il corretto trattamento di dati cui è venuto a conoscenza in occasione della verifica di validità del certificato verde, soprattutto qualora tratti certificati medici in formato cartaceo, contenenti dati di tipo sanitario.
L’art. 9 bis del D.L. 52/2021, introdotto dal D.L. 105/2021, elenca un numero di attività a cui sarà possibile accedere soltanto tramite l’esibizione di un valido Green Pass. L’onere di controllo ricadrà inevitabilmente sui titolari o gestori di servizi e di attività che dovranno utilizzare l’app Verifica C19.
Allo stato attuale, le attività suscettibili di controllo da parte dei gestori, a far data dal 6 agosto, sono le seguenti:
- accesso a palestre;
- accesso a teatri, musei, cinema, mostre;
- accesso a fiere, convegni, congressi;
- accesso a parchi tematici, parchi divertimento;
- accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
- partecipazione a concorsi pubblici;
- accesso a ristoranti e bar al chiuso (ad eccezione del bancone).
Il Garante ha dato parere favorevole circa la verifica del Green Pass, da parte dei gestori di tali attività, attraverso l’app Verifica C19. Questa modalità di verifica permette di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere dati anagrafici dell’interessato, senza mostrare in chiaro i dati relativi alla salute, evitando la conservazione dei dati. Questa tipologia di verifica è coerente con il principio di minimizzazione del trattamento prescritto dal GDPR all’art. 5, in quanto tratta solo i dati necessari ai fini della verifica.
COME FUNZIONA L’APP VERIFICA C19
La circolare del Ministero della salute del 28.06.2021 ha già anticipato il funzionamento dell’applicazione Verifica C19.
Scansionando semplicemente il codice QR presente sul green pass, sarà possibile visualizzare:
– in caso di certificazione valida (autentica e in corso) una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della certificazione;
– in caso di certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della certificazione
I CONTROLLI SUI CLIENTI
Come già accennato sopra, i gestori delle attività individuate art. 9 bis del D.L. 52/2021, saranno onerati di verificare la validità del Green Pass a chiunque desideri accedere a tali servizi ed attività, a far data dal 6 agosto. La verifica del certificato verde sui clienti fruitori dei servizi dovrà avvenire tramite l’app Verifica C 19, ma è stata concessa fino al 12 agosto, in via transitoria, la possibilità di eseguire la verifica del Green Pass per mezzo di certificati cartacei (attestanti il vaccino o l’avvenuta guarigione) e delle ricevute dei tamponi, per ovviare ai ritardi nell’emissione dei certificati digitali.
I CONTROLLI SUI DIPENDENTI
L’obbligo di controllo per le attività individuate dal sopracitato art. 9 bis, potrebbe trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro che presuppongono la presenza dei dipendenti nei luoghi sopra elencati. Difatti, anche se la norma dispone tale obbligo per i soggetti che accedano a tali servizi e attività (clienti, utenti), dal punto di vista logico la verifica pare estendibile anche al personale impiegato in tali luoghi, che rende i suddetti servizi e/o attività. In questo caso, sarebbe onere del datore di lavoro procedere alla verifica della validità del Green Pass dei dipendenti, in qualità di titolare/gestore del servizio.
A titolo esemplificativo, nell’ambito dell’attività di ristorazione, il personale di sala, che svolge la propria attività all’interno dei locali, potrebbe dover essere soggetto al controllo del Green Pass da parte del titolare/gestore, datore di lavoro. Ciononostante, ricordiamo che per il datore di lavoro rimane fermo il divieto di effettuare indagini sullo stato vaccinale dei propri dipendenti, per evitare ingerenze nei confronti dei sottoposti. Sul tema dell’obbligatorietà o meno del green pass anche per i dipendenti segnaliamo questo contributo: GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO: COSA PUÒ FARE L’AZIENDA?
In ogni caso, l’app Verifica C19 evita di mostrare in chiaro i dati relativi alla salute: ciò lascia presagire che tale modalità di verifica possa essere adottata in prima persona dal datore di lavoro o da un soggetto da questo incaricato. Sul punto si attendono ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti, per meglio comprendere le implicazioni di tale decreto sul controllo da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Sul punto, comunque, si auspica un intervento chiarificatore del governo.
GREEN PASS E ADEMPIMENTI PRIVACY IN CAPO ALL’AZIENDA
Dal punto di vista privacy, nonostante l’art. 13 co. 5 del DPCM del 17 giugno 2021 stabilisca che la verifica del Green Pass non implichi la raccolta di dati personali, tale atto costituisce un trattamento di dati personali. Si pensi, ad esempio, al controllo del Green Pass da parte dell’autorizzato al trattamento, il quale viene a conoscenza di nome, cognome e data di nascita del soggetto controllato.
Conseguentemente, in presenza di un trattamento di dati personali è necessario adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), come:
- Aggiornare il registro dei trattamenti del titolare, aggiungendo un’apposita scheda di trattamento, relativa alla verifica del Green Pass, sia cartacea che per mezzo dell’app Verifica C19;
- Redigere apposita informativa per il trattamento dei dati personali effettuato tramite la rilevazione del Green Pass da rendere al soggetto interessato;
- Nominare gli autorizzati al trattamento dei dati personali con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, così come previsto anche dall’art. 13 co. 3 del Dpcm del 17 giugno 2021; - Implementare la formazione del dipendente circa il corretto trattamento di dati cui è venuto a conoscenza in occasione della verifica di validità del certificato verde, soprattutto qualora tratti certificati medici in formato cartaceo, contenenti dati di tipo sanitario.